LPPC Art. 80 - Responsabilità nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 80 LPPC dal 2025

Art. 80 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 80 Responsabilità nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

1 Il personale insegnante della protezione civile e i militi sono responsabili dei danni che essi cagionano direttamente alla Confederazione, ai Cantoni o ai Comuni violando i propri obblighi, intenzionalmente o per negligenza grave.

2 Sono responsabili del materiale loro affidato e rispondono dei danni cagionati intenzionalmente o per negligenza grave.

3 I contabili sono responsabili della contabilità, del denaro e dei fondi loro affidati, nonché del loro impiego conforme alle prescrizioni. Rispondono dei danni cagionati intenzionalmente o per negligenza grave; lo stesso si applica agli organi di controllo della contabilità che violano i loro obblighi di controllo.


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