Art. 8 LSerFi dal 2024

Art. 8 Obbligo di informazione Contenuto e forma dell’informazione
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3 Nel caso di una raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari, il fornitore di servizi finanziari mette a disposizione del cliente privato anche il foglio informativo di base sempre che per lo strumento raccomandato sia previsto l’obbligo di redigere tale documento (art. 58 e 59). Nel caso di uno strumento finanziario composto, il foglio informativo di base va messo a disposizione unicamente per tale strumento.
4 Il fornitore di servizi finanziari non è tenuto a mettere a disposizione il foglio informativo di base se il suo servizio consiste esclusivamente nell’esecuzione o nella trasmissione di mandati del cliente, salvo che un foglio informativo di base relativo allo strumento finanziario sia gi disponibile.
6 La pubblicit deve essere contrassegnata come tale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.