Art. 7c CCS dal 2024

Art. 7c 3. Termine di separazione nei processi di divorzio pendenti (1)
Nei processi di divorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 dicembre 2003 (2) e che devono essere giudicati da un’istanza cantonale si applica il termine di separazione previsto dalla legge nuova.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2003 (Termine di separazione nel diritto del divorzio), in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2161; FF 2003 7101 5066).(2) RU 2004 2161
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