CCS Art. 7a -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 7a CCS dal 2024

Art. 7a Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 7a Ibis. Divorzio 1. Principio (1)

1 Il divorzio è retto dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998 (2) .

2 I divorzi passati in giudicato secondo il diritto anteriore conservano i loro effetti; le nuove disposizioni sull’esecuzione sono applicabili alle rendite o alle liquidazioni in capitale statuite per sopperire alla perdita del diritto al mantenimento o a titolo di contributi di mantenimento.

3 La modifica della sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura.

(1) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
(2) RU 1999 1118; FF 1996 I 1

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