OR Art. 795d -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 795d OR dal 2025
Art. 795d Durata
1 Fatte salve le restrizioni di cui ai capoversi seguenti, i soci che lasciano la società rimangono soggetti all’obbligo di effettuare versamenti suppletivi per tre anni. L’iscrizione nel registro di commercio determina il momento dell’uscita.
2 I soci che hanno lasciato la società devono effettuare versamenti suppletivi soltanto in caso di fallimento della società.
3 L’obbligo di effettuare versamenti suppletivi si estingue in quanto sia adempito da un avente causa.
4 L’obbligo di un ex socio di effettuare versamenti suppletivi non può essere reso più oneroso.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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