OR Art. 795a -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 795a OR dal 2025

Art. 795a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 795a Richiesta

1 I versamenti suppletivi sono ordinati dai gerenti.

2 Possono essere ordinati soltanto se:

  • 1. la somma del capitale sociale e delle riserve legali non è più coperta;
  • 2. senza questi mezzi supplementari la società non può continuare a gestire i suoi affari in modo diligente;
  • 3. la società necessita di capitale proprio per motivi previsti nello statuto.
  • 3 La dichiarazione di fallimento rende esigibili i versamenti suppletivi non ancora effettuati.


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