LPPC Art. 79 - Regresso e indennizzo

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 79 LPPC dal 2025

Art. 79 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 79 Regresso e indennizzo

1 Ove abbia risarcito il danno, la Confederazione, il Cantone o il Comune ha diritto di regresso contro il personale insegnante della protezione civile e i militi che hanno cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

2 Chi chiede un intervento di pubblica utilità (art. 53 cpv. 3) a livello nazionale è tenuto a indennizzare la Confederazione, il Cantone o il Comune per le prestazioni fornite a terzi in caso di danno; non può far valere pretese di risarcimento nei confronti di tali enti pubblici per i danni che gli sono stati direttamente cagionati; sono fatte salve le pretese risultanti da danni cagionati intenzionalmente o per negligenza grave.


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