OR Art. 777c -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 777c OR dal 2023

Art. 777c Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 777c IV. Conferimenti

1 All’atto della costituzione, per ogni quota sociale deve essere effettuato un conferimento corrispondente al prezzo di emissione.

2 Per il rimanente, le disposizioni del diritto della societ anonima si applicano per analogia:

  • 1. (1) all’indicazione nello statuto dei conferimenti in natura, delle compensazioni e dei vantaggi speciali;
  • 2. (2) ...
  • 3. alla prestazione e alla verifica dei conferimenti.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
    (2) Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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