OR Art. 776 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 776 OR dal 2025

Art. 776 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 776 Disposizioni richieste dalla legge

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti: (1)

  • 1. la ditta e la sede della società;
  • 2. lo scopo della società;
  • 3. l’importo del capitale sociale nonché il numero e il valore nominale delle quote sociali;
  • 4. (1) la forma delle comunicazioni della società ai soci.
  • (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.