OR Art. 770 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 770 OR dal 2024
Art. 770 Scioglimento
1 La societ cessa per effetto dell’uscita, della morte, dell’incapacit civile o del fallimento di tutti i soci illimitatamente responsabili.
2 Lo scioglimento della societ in accomandita per azioni soggiace del resto alle disposizioni che reggono lo scioglimento della societ anonima; tuttavia solo col consenso dell’amministrazione la societ può essere sciolta mediante una deliberazione dell’assemblea generale prima del termine fissato nello statuto.
3 … (1)
(1) Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 ([RU 2004 2617]; [FF 2000 3765]).
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