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Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD)

Art. 77 REDD dal 2022

Art. 77 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 77 Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza

1. La sentenza è firmata dal presidente della Camera o del Comitato e dal cancelliere.2. La sentenza resa da una Camera può essere letta in pubblica udienza dal presidente della Camera o da un altro giudice da questo designato. Gli agenti e i rappresentanti delle parti sono debitamente avvisati della data dell’udienza. Se la sentenza suddetta non viene letta in pubblica udienza e nel caso delle sentenze emesse da un comitato, la comunicazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo equivale a pronuncia.3. La sentenza è trasmessa al Comitato dei Ministri. Il cancelliere ne comunica copia alle parti, al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ai terzi intervenienti, ivi compreso il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa, e a ogni altra persona direttamente interessata. L’originale, debitamente firmato, viene depositato negli archivi della Corte.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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