CPM Art. 77 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 77 CPM dal 2025

Art. 77 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 77 Violazione del segreto di servizio (1)

1.Chi rivela un segreto che gli è stato confidato nella sua qualità di militare o di funzionario o di cui ha avuto notizia in tale qualità o in qualità di ausiliario di uno di questi detentori del segreto è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2.La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della qualità di militare, della funzione o dell’attività ausiliaria.

(1) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 9 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 232, 750; FF 2017 2563).

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