LSerFi Art. 77 - Obbligo di affiliazione

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 77 LSerFi dal 2024

Art. 77 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 77 Obblighi del fornitore di servizi finanziari (1) Obbligo di affiliazione

Al più tardi all’inizio della loro attivit , i fornitori di servizi finanziari devono essere affiliati a un organo di mediazione; sono eccettuati da tale obbligo quelli che forniscono tali servizi unicamente a clienti professionali o istituzionali ai sensi dell’articolo 4 capoversi 3 e 4.

(1) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.