Art. 77 LPPC dal 2025

Art. 77 Distintivo internazionale e carta d’identità della protezione civile
1 Il personale e il materiale della protezione civile come pure le costruzioni di protezione sono contrassegnati con il distintivo internazionale della protezione civile.
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3 Ai militi è rilasciata la carta d’identità per il personale della protezione civile.
4 Il distintivo e la carta d’identità sono conformi ai modelli che figurano nel Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 1977 (1) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali.
(1) RS 0.518.521Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.