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Legge federale sui diritti politici (LDP)

Art. 76e LDP dal 2022

Art. 76e Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 76e Controllo

1 Il servizio competente controlla se gli attori politici hanno trasmesso i dati e i documenti di cui agli articoli 76b e 76c entro il termine stabilito. Il controllo della correttezza dei dati e dei documenti è effettuato per campionatura.

2 Se constata che determinati dati e documenti non sono stati trasmessi entro il termine stabilito o non sono corretti, ingiunge agli attori politici interessati di fornire i dati e i documenti necessari impartendo loro un termine a tal fine.

3 Se i dati e i documenti non sono forniti entro il termine impartito, il servizio competente è tenuto a denunciare all’autorit? di perseguimento penale competente i reati di cui viene a conoscenza in occasione del controllo. Informa di quest’obbligo quando impartisce il termine di cui al capoverso 2.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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