Art. 76c Obbligo di rendere pubblico il finanziamento di campagne in vista di elezioni o votazioni
1 Le persone fisiche e giuridiche nonché le societ? di persone che conducono una campagna in vista di un’elezione nel Consiglio nazionale o di una votazione federale impiegando più di 50 000 franchi rendono pubblico il finanziamento della campagna.
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3 Le persone fisiche e giuridiche nonché le societ? di persone che hanno condotto una campagna in vista dell’elezione di un membro del Consiglio degli Stati impiegando a tal fine più di 50 000 franchi comunicano il conto finale delle entrate nonché le liberalit? monetarie e non monetarie di cui al capoverso 2 lettera b.
4 Le persone o societ? di persone che conducono una campagna comune comunicano congiuntamente le entrate preventivate e il conto finale delle entrate; nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati comunicano soltanto il conto finale delle entrate. Le liberalit? monetarie e non monetarie concesse loro e le loro spese sono sommate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.