Art. 76a LIVA dal 2025
Art. 76a (1) Sistema d’informazione
1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per trattare dati personali e dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali. (2)
2 Il sistema serve per:a. accertare l’assoggettamento fiscale di persone fisiche e giuridiche nonché di comunità di persone;b. accertare le prestazioni imponibili, nonché determinare e verificare le imposte dovute sulle stesse e le imposte precedenti deducibili;c. verificare le prestazioni dichiarate come escluse dall’imposta e le relative imposte precedenti;d. verificare l’esenzione fiscale di prestazioni che per legge soggiacciono all’imposta o per la cui imposizione si è optato;e. eseguire controlli sui giustificativi di importazione ed esportazione rilevanti per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto;f. garantire la riscossione delle imposte dovute dai contribuenti e dalle persone responsabili in solido;g. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;h. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;i. lottare contro i reati fiscali;j. tenere statistiche necessarie alla determinazione dell’imposta;k. eseguire analisi ed elaborare profili di rischio.
3 Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione:a. dati sull’identità delle persone;b. dati sulle attività economiche;c. dati sulla situazione reddituale e patrimoniale;d. dati sulla situazione tributaria;e. dati su debiti e cessioni di crediti;f. dati su procedure di esecuzione, fallimento e sequestro;g. (3) ...h. dati sull’osservanza degli obblighi fiscali;i. dati sul sospetto di infrazioni;j. dati su reati, oggetti sequestrati e mezzi di prova;k. dati su procedimenti amministrativi e penali nonché su procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria.
4 Per l’adempimento dei suoi compiti di vigilanza l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ha accesso al sistema d’informazione dell’AFC. (4)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 3575]; [FF 2015 2161]).
(2) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 49 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 ([RU 2022 491]; [FF 2017 5939]).
(3) Abrogata dall’all. 1 n. II 49 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, con effetto dal 1° set. 2023 ([RU 2022 491]; [FF 2017 5939]).
(4) Introdotto dall’all. 1 n. II 49 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 ([RU 2022 491]; [FF 2017 5939]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen?
Hier geht es zur Registrierung.