LIVA Art. 76a - Sistema d’informazione

Einleitung zur Rechtsnorm LIVA:



Art. 76a LIVA dal 2025

Art. 76a Legge sull’IVA (LIVA) drucken

Art. 76a (1) Sistema d’informazione

1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per trattare dati personali e dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali. (2)

2 Il sistema serve per:

  • a. accertare l’assoggettamento fiscale di persone fisiche e giuridiche nonché di comunità di persone;
  • b. accertare le prestazioni imponibili, nonché determinare e verificare le imposte dovute sulle stesse e le imposte precedenti deducibili;
  • c. verificare le prestazioni dichiarate come escluse dall’imposta e le relative imposte precedenti;
  • d. verificare l’esenzione fiscale di prestazioni che per legge soggiacciono all’imposta o per la cui imposizione si è optato;
  • e. eseguire controlli sui giustificativi di importazione ed esportazione rilevanti per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto;
  • f. garantire la riscossione delle imposte dovute dai contribuenti e dalle persone responsabili in solido;
  • g. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
  • h. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
  • i. lottare contro i reati fiscali;
  • j. tenere statistiche necessarie alla determinazione dell’imposta;
  • k. eseguire analisi ed elaborare profili di rischio.
  • 3 Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione:

  • a. dati sull’identità delle persone;
  • b. dati sulle attività economiche;
  • c. dati sulla situazione reddituale e patrimoniale;
  • d. dati sulla situazione tributaria;
  • e. dati su debiti e cessioni di crediti;
  • f. dati su procedure di esecuzione, fallimento e sequestro;
  • g. (3) ...
  • h. dati sull’osservanza degli obblighi fiscali;
  • i. dati sul sospetto di infrazioni;
  • j. dati su reati, oggetti sequestrati e mezzi di prova;
  • k. dati su procedimenti amministrativi e penali nonché su procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria.
  • 4 Per l’adempimento dei suoi compiti di vigilanza l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ha accesso al sistema d’informazione dell’AFC. (4)

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
    (2) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 49 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
    (3) Abrogata dall’all. 1 n. II 49 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
    (4) Introdotto dall’all. 1 n. II 49 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

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