LPPC Art. 76 -

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 76 LPPC dal 2025

Art. 76 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 76 Materiale per gli interventi e per gli impianti di protezione

1 La Confederazione è responsabile dell’acquisizione:

  • a. del materiale standardizzato della protezione civile;
  • b. dei mezzi di comunicazione della protezione civile, compresi i terminali del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza;
  • c. dell’equipaggiamento e del materiale per gli impianti di protezione;
  • d. dell’equipaggiamento personale e del materiale d’intervento dei militi impiegati per adempiere i compiti di cui all’articolo 35 capoverso 4.
  • 2 D’intesa con i Cantoni, la Confederazione può provvedere all’acquisizione dell’equipaggiamento personale e del materiale d’intervento dei militi.

    3 Il Consiglio federale stabilisce il genere e la quantità del materiale standardizzato di cui al capoverso 1 lettera a. Può emanare direttive in materia di organizzazione, istruzione e intervento.

    4 Può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prontezza d’impiego del materiale e dell’equipaggiamento di cui al capoverso 1.


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