LADI1 Art. 75a - Progetti pilota

Einleitung zur Rechtsnorm LADI1:



Art. 75a LADI1 dal 2024

Art. 75a Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) drucken

Art. 75a (1) Progetti pilota

1 Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l’ufficio di compensazione può autorizzare progetti pilota di durata limitata deroganti alla legge. Tali progetti possono essere autorizzati sempre che servano a:

  • a. sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
  • b. mantenere posti di lavoro esistenti; o
  • c. reintegrare disoccupati.
  • 2 I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettera a non possono derogare agli articoli 1a–6, 8, 16, 18 capoversi 1 e 1bis, 18a, 18b, 18c, 22–27, 30, 51–58 e 90–121.

    3 I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettere b e c non possono derogare agli articoli 1a–6, 16, 51–58 e 90–121.

    4 I progetti pilota non devono ledere i diritti legali dei beneficiari di prestazioni.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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