LIVA Art. 75 - Assistenza amministrativa

Einleitung zur Rechtsnorm LIVA:



Art. 75 LIVA dal 2025

Art. 75 Legge sull’IVA (LIVA) drucken

Art. 75 Assistenza amministrativa

1 Le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono, a titolo gratuito, farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali.

2 Le autorità amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi, nonché tutte le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni non menzionate nel capoverso 1 hanno l’obbligo di fornire informazioni all’AFC se le informazioni richieste possono essere rilevanti per l’esecuzione della presente legge, per la riscossione dell’imposta secondo la presente legge e per la riscossione del canone per le imprese secondo la legge federale del 24 marzo 2006 (1) sulla radiotelevisione; tali informazioni devono essere fornite gratuitamente. Su richiesta, occorre fornire gratuitamente i documenti all’AFC. (2)

3 Un’informazione può essere negata soltanto se sussistono interessi pubblici importanti oppure se l’informazione intralcerebbe in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell’autorità sollecitata. Il segreto postale e delle telecomunicazioni deve essere tutelato.

4 Le controversie sull’obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale. Le controversie sull’obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni di fornire informazioni sono giudicate dal Tribunale federale (art. 120 della LF del 17 giu. 2005 (3) sul Tribunale federale), sempre che il Governo cantonale abbia respinto la domanda d’informazioni.

5 Le organizzazioni alle quali sono affidati compiti di diritto pubblico hanno, nei limiti di questi compiti, lo stesso obbligo di fornire informazioni che incombe alle autorità; il capoverso 4 si applica per analogia.

(1) RS 784.40
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237).
(3) RS 173.110

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
A-6205/2018AmtshilfeAmtshilfe; Informationen; Urteil; Unterlagen; Behörde; Staat; Ersuchen; BVGer; Recht; Vertrag; Beschwerdeführende; Sachverhalt; Vertragspartei; Amtshilfeersuchen; Beschwerdeführenden; Datum; Stuttgart; Schweiz; Hinweis; Verfahren; Amtsgericht; Verdacht; Fahrzeuge; Daten; Hinweise; Richter; Firma; Rechnungen
A-6276/2018AmtshilfeFrist; Kostenvorschuss; Bundesverwaltungsgericht; Gesuch; Beschwerdeführende; Urteil; Beschwerdeführenden; Schweiz; Verfahren; Zustellung; Kostenvorschusses; Amtshilfe; BVGer; Wiederherstellung; Sendung; Verfahrens; Richter; Schweizerischen; Betrag; Gesuchsteller; Höhe; Leistung; Hindernis; Fristwiederherstellung; Parteien; Liquidation; Schlussverfügung; Betrug