LFus Art. 74 -

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 74 LFus dal 2023

Art. 74 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 74 Sezione 4: Informazione dei soci

1 L’organo superiore di direzione o di amministrazione della societ trasferente deve informare i soci del trasferimento di patrimonio nell’allegato al conto annuale. Se non vi è obbligo di allestire il conto annuale, vanno dati ragguagli sul trasferimento di patrimonio nel corso dell’assemblea generale successiva.

2 L’allegato o l’informazione nel corso dell’assemblea generale spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico:

  • a. lo scopo e le conseguenze del trasferimento di patrimonio;
  • b. il contratto di trasferimento;
  • c. la controprestazione del trasferimento;
  • d. le ripercussioni del trasferimento di patrimonio sui lavoratori e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale.
  • 3 L’obbligo di informare non sussiste se gli attivi trasferiti sono inferiori al 5 per cento del bilancio complessivo della societ trasferente.


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