OR Art. 735a -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 735a OR dal 2025
Art. 735a Importo aggiuntivo per la direzione
1 Nel caso in cui l’assemblea generale voti a titolo prospettivo sulle retribuzioni della direzione, lo statuto può prevedere un importo aggiuntivo per le retribuzioni dei membri della direzione nominati dopo il voto.
2 L’importo aggiuntivo può essere utilizzato soltanto se l’importo totale deciso dall’assemblea generale per le retribuzioni della direzione non è sufficiente per retribuire il nuovo membro fino al successivo voto dell’assemblea generale.
3 L’assemblea generale non vota sull’importo aggiuntivo utilizzato.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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