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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR)

Art. 734c OR dal 2023

Art. 734c Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 734c IV. Retribuzioni, mutui e crediti a persone vicine

1 Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati separatamente:

  • 1. le retribuzioni non usuali sul mercato che la societ? ha corrisposto direttamente o indirettamente a persone vicine a membri attuali ed ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
  • 2. i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a membri attuali o ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.
  • 2 Non è necessario indicare i nominativi delle persone vicine.

    3 Per il rimanente, si applicano le disposizioni concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni, ai mutui e ai crediti concessi ai membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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