Art. 73 LPP dal 2023
Art. 73 Parte quinta: Contenzioso e disposizioni penaliTitolo primo: Contenzioso Controversie e pretese in materia di responsabilit? (1)
1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:a. le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP (2) ;b. le controversie, con istituti, risultanti dall’applicazione dell’articolo 82 capoverso 2;c. le pretese fondate sulla responsabilit? secondo l’articolo 52;d. il regresso di cui all’articolo 56a capoverso 1. (1)
2 I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d’ufficio i fatti.
3 Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
4 ... (4)
(1) (3) (2) [RS 831.42] (3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 ([RU 2004 1677]; [FF 2000 2341]). (4) Abrogato dall’all. n. 109 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 ([RU 2006 2197]; [FF 2001 3764]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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