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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 72a LPP dal 2023

Art. 72a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 72a Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale Sistema della capitalizzazione parziale

1 Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 non soddisfano le esigenze della capitalizzazione integrale e beneficiano della garanzia dello Stato secondo l’articolo 72c possono, con il consenso dell’autorit? di vigilanza, derogare al principio della capitalizzazione integrale (sistema della capitalizzazione parziale) se dispongono di un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine il loro equilibrio finanziario. Il piano di finanziamento garantisce segnatamente che:

  • a. gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite siano integralmente coperti;
  • b. (1) fino al passaggio al sistema della capitalizzazione integrale, il grado di copertura dell’insieme degli impegni dell’istituto di previdenza e quello dei suoi impegni nei confronti degli assicurati attivi siano mantenuti almeno al loro valore iniziale;
  • c. (1) il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi sia almeno pari all’80 per cento;
  • d. qualsiasi aumento delle prestazioni sia integralmente finanziato mediante capitalizzazione.
  • 2 L’autorit? di vigilanza esamina il piano di finanziamento e approva la prosecuzione della gestione dell’istituto di previdenza secondo il sistema della capitalizzazione parziale. Provvede affinché il piano di finanziamento preveda il mantenimento dei gradi di copertura esistenti.

    3 Gli istituti di previdenza possono prevedere una riserva di fluttuazione nella ripartizione qualora sia prevedibile un cambiamento nella struttura dell’effettivo degli assicurati.

    4 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il calcolo dei fondi liberi. Può stabilire che in caso di liquidazione parziale non sussiste il diritto a una quota proporzionale della riserva di fluttuazione nella ripartizione.

    (1) (2)
    (2) Vedi anche la disp. trans. della mod. del 17 dic. 2010 alla fine del presente testo.

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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