Art. 72 Finanziamento dell’istituto collettore
1 Nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, l’istituto collettore deve essere finanziato secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.
2 Le spese che insorgono per l’istituto collettore secondo l’articolo 12 sono a carico del fondo di garanzia giusta l’articolo 56 capoverso 1 lettera b.
3 Le spese che insorgono all’istituto collettore in seguito alla sua attivit? giusta l’articolo 60 capoverso 2 della presente legge nonché l’articolo 4 capoverso 2 della LFLP (1) e che non possono essere addossate a chi le ha causate, sono a carico del fondo di garanzia. (2)
(1) RS 831.42