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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 72 LPP dal 2023

Art. 72 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 72 Finanziamento dell’istituto collettore

1 Nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, l’istituto collettore deve essere finanziato secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.

2 Le spese che insorgono per l’istituto collettore secondo l’articolo 12 sono a carico del fondo di garanzia giusta l’articolo 56 capoverso 1 lettera b.

3 Le spese che insorgono all’istituto collettore in seguito alla sua attivit? giusta l’articolo 60 capoverso 2 della presente legge nonché l’articolo 4 capoverso 2 della LFLP (1) e che non possono essere addossate a chi le ha causate, sono a carico del fondo di garanzia. (2)

(1) RS 831.42
(2) Introdotto dall’all. n. 3 della L sul libero passaggio del 17 dic. 1993 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493 509).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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