Art. 71 LPPC dal 2025

Art. 71 Soppressione
1 Gli impianti di protezione possono essere soppressi soltanto previa autorizzazione dell’UFPP.
2 Se vengono soppressi centri sanitari protetti od ospedali protetti, la sostituzione dei posti letto soppressi dev’essere garantita in base alla pianificazione del fabbisogno.
3 L’UFPP disciplina la procedura di autorizzazione per la soppressione di impianti di protezione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.