OR Art. 701e -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 701e OR dal 2025
Art. 701e Condizioni per l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici (1)
1 Il consiglio d’amministrazione disciplina l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici.
2 Garantisce che:1. l’identità dei partecipanti sia accertata;2. gli interventi in seno all’assemblea generale siano trasmessi in diretta;3. ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni;4. l’esito delle votazioni non possa essere alterato.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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