Art. 70 CPM dal 2025

Art. 70 Messa in
pericolo di un subalterno
1 Chiunque, senza un sufficiente motivo di servizio, mette in serio pericolo la vita o la salute d’un subalterno o d’un inferiore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.