Art. 7 LImT dal 2025
Art. 7 Successione fiscale
1 Il successore fiscale è surrogato nei doveri e nei diritti fiscali già derivanti, per la presente legge, a terzi.
2 Sono considerati successori fiscali:a. gli eredi, in caso di decesso d’un contribuente o d’un successore fiscale. L’erede è esentato dal pagamento nella misura in cui egli prova che l’imposta dovuta supera la sua parte successoria, compresi gli anticipi sulla successione;b. i soci a responsabilità illimitata o i loro eredi dopo lo scioglimento d’una società commerciale senza personalità giuridica;c. la persona giuridica che ritira, con attivo e passivo, il patrimonio o l’azienda di un’altra persona giuridica.
3 Se entrano in considerazione più successori fiscali, ciascuno deve adempiere personalmente i doveri imposti dalla presente legge e può valersi dei diritti giusta la medesima. Ogni successore fiscale libera gli altri per l’ammontare del suo pagamento; il diritto di ricorso è disciplinato secondo il rapporto giuridico tra loro esistente.
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