LStup Art. 7 - Materie prime e prodotti con effetti simili agli stupefacenti

Einleitung zur Rechtsnorm LStup:



Art. 7 LStup dal 2023

Art. 7 Legge sugli stupefacenti (LStup) drucken

Art. 7 (1) Materie prime e prodotti con effetti simili agli stupefacenti

1 Le materie prime e i prodotti di cui si deve presumere che abbiano un effetto simile a quello delle sostanze e dei preparati secondo l’articolo 2 possono essere coltivati, fabbricati, importati, esportati, depositati, usati o messi in commercio soltanto con l’autorizzazione del Dipartimento federale dell’interno e alle condizioni da esso stabilite.

2 Swissmedic esamina se tali materie prime o prodotti sono sostanze o preparati secondo l’articolo 2. In caso affermativo, sono necessarie le autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5.

3 Il Dipartimento federale dell’interno tiene un elenco di tali sostanze e preparati

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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AutorKommentarJahr
- Basel2016