OR Art. 699b -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 699b OR dal 2025

Art. 699b Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 699b Iscrizione di oggetti all’ordine del giorno e diritto di proposta (1)

1 Possono chiedere l’iscrizione di oggetti all’ordine del giorno gli azionisti che detengono insieme almeno una delle partecipazioni seguenti:

  • 1. lo 0,5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa;
  • 2. il 5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle altre società.
  • 2 Alle stesse condizioni, gli azionisti possono chiedere che nella convocazione dell’assemblea generale siano inserite proposte relative agli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

    3 Gli azionisti possono corredare di una breve motivazione le richieste di iscrizione di oggetti all’ordine del giorno o le proposte. La motivazione deve essere riportata nella convocazione dell’assemblea generale.

    4 Se il consiglio d’amministrazione non dà seguito a una domanda, i richiedenti possono chiedere al giudice di ordinare l’iscrizione degli oggetti all’ordine del giorno o l’inserimento delle proposte e delle relative motivazioni nella convocazione dell’assemblea generale.

    5 Nell’assemblea generale ogni azionista può presentare proposte concernenti gli oggetti all’ordine del giorno.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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