Art. 697h 6. Deliberazione e comunicazione (1)
1 Il consiglio d’amministrazione sottopone all’assemblea generale successiva il rapporto dei periti, le sue osservazioni e quelle dei richiedenti la verifica speciale.
2 Ogni azionista può, nell’anno seguente l’assemblea generale, esigere dalla societ? e a spese della medesima un esemplare del rapporto e delle osservazioni.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ? anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).