LPPC Art. 69 - Compiti dei Cantoni

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 69 LPPC dal 2025

Art. 69 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 69 Compiti dei Cantoni

1 I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione.

2 Sottopongono la pianificazione del fabbisogno all’UFPP per approvazione.

3 Provvedono alla realizzazione, all’equipaggiamento, alla manutenzione e al rimodernamento dei posti di comando, degli impianti d’apprestamento e dei centri sanitari protetti.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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