Art. 69 LPPC dal 2025

Art. 69 Compiti dei Cantoni
1 I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione.
2 Sottopongono la pianificazione del fabbisogno all’UFPP per approvazione.
3 Provvedono alla realizzazione, all’equipaggiamento, alla manutenzione e al rimodernamento dei posti di comando, degli impianti d’apprestamento e dei centri sanitari protetti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.