LFPr Art. 69 - Commissione federale della formazione professionale

Einleitung zur Rechtsnorm LFPr:



Art. 69 LFPr dal 2024

Art. 69 Legge sulla formazione professionale (LFPr) drucken

Art. 69 Commissione federale della formazione professionale

1 Il Consiglio federale nomina una Commissione federale della formazione professionale.

2 La Commissione è composta di al massimo 15 rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro e delle cerchie scientifiche. I Cantoni possono proporre tre membri.

3 La Commissione è presieduta dal segretario di Stato della SEFRI (1) .

4 La SEFRI gestisce la segreteria.

(1) Nuova espr. giusta il n. I 7 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.