Art. 69 LFPr dal 2024

Art. 69 Commissione federale della formazione professionale
1 Il Consiglio federale nomina una Commissione federale della formazione professionale.
2 La Commissione è composta di al massimo 15 rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro e delle cerchie scientifiche. I Cantoni possono proporre tre membri.
3 La Commissione è presieduta dal segretario di Stato della SEFRI (1) .
4 La SEFRI gestisce la segreteria.
(1) Nuova espr. giusta il n. I 7 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.