Art. 68d LStrl dal 2022
Art. 68d (1) Cancellazione delle segnalazioni svizzere nel SIS
1 Le segnalazioni di cui all’articolo 68a capoverso 1 sono cancellate dall’autorit? segnalante non appena:a. la persona segnalata ha lasciato lo spazio Schengen da un altro Stato Schengen; b. le decisioni sono state revocate o annullate; oc. è noto che l’interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
2 La competente autorit? di controllo alla frontiera cancella nel SIS le segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo l’articolo 68a capoverso 1 non appena la persona segnalata lascia lo spazio Schengen dalla Svizzera.
3 Le segnalazioni ai fini del rifiuto d’entrata e di soggiorno di cui all’articolo 68a capoverso 2 sono cancellate nel SIS dall’autorit? segnalante non appena:a. la durata del divieto d’entrata o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP (2) o dell’articolo 49a o 49abis CPM (3) è scaduta;b. le decisioni sono state revocate o annullate; oc. è noto che l’interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro
dell’UE o dell’AELS.
4 Al momento della cancellazione delle segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo il capoverso 1 lettera a o 2, è attivata senza indugio nel SIS un’eventuale segnalazione ai fini del rifiuto d’entrata e di soggiorno.
(1) Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 ([RU 2021 365]; [2022 636]; [FF 2020 3117]). (2) [RS 311.0] (3) [RS 321.0]
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
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