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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 68a LPP dal 2023

Art. 68a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 68a (1) Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione

1 Dopo che è stata presa la decisione di adeguare le rendite all’evoluzione dei prezzi conformemente all’articolo 36 capoversi 2 e 3, le partecipazioni alle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione sono accreditate all’avere di risparmio degli assicurati.

2 Deroghe al capoverso 1 sono ammesse soltanto se:

  • a. nelle casse pensioni affiliate a fondazioni collettive, la commissione di previdenza della cassa pensioni decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione alla fondazione collettiva;
  • b. negli istituti di previdenza che non sono gestiti in forma di fondazione collettiva, l’organo paritetico decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione all’istituto d’assicurazione.
  • (1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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