OR Art. 689c -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 689c OR dal 2025

Art. 689c Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 689c Rappresentante indipendente nelle società le cui azioni sono quotate in borsa (1)

1 Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, il rappresentante indipendente è eletto dall’assemblea generale. Il mandato termina alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

2 L’assemblea generale può revocare il rappresentante indipendente per la fine dell’assemblea generale.

3 Se l’assemblea generale non ha eletto un rappresentante indipendente, il consiglio d’amministrazione ne nomina uno per la successiva assemblea generale. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell’organizzazione.

4 Il consiglio d’amministrazione garantisce che gli azionisti abbiano in particolare la possibilità di conferire al rappresentante indipendente:

  • 1. istruzioni su ciascuna proposta che figura nella convocazione e riguarda oggetti all’ordine del giorno;
  • 2. istruzioni generali su proposte non annunciate relative a oggetti all’ordine del giorno e a nuovi oggetti secondo l’articolo 704b.
  • 5 Il rappresentante indipendente tratta in modo confidenziale le istruzioni impartite dall’azionista sino a che non si svolga l’assemblea generale. Può fornire alla società ragguagli generali sulle istruzioni impartitegli. Può fornirli al più presto tre giorni feriali prima dell’assemblea generale e nel corso della medesima deve comunicare il contenuto delle informazioni fornite alla società.

    6 Le procure e le istruzioni possono essere conferite soltanto per la successiva assemblea generale. Possono essere conferite anche per via elettronica.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

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    Art. 689c Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    ZHHG160030Anfechtung eines GeneralversammlungsbeschlussesBeklagten; Statuten; Recht; Aktionär; Aktien; Klage; Generalversammlung; Stimm; Vertretung; Handelsgericht; Handelsregister; Parteien; Kanton; Kantons; Aktionäre; Streitwert; Urteil; Anfechtung; Generalversammlungsbeschluss; Verwaltung; Gesellschaft; Interesse; Richter; Verwaltungsrat; Aktionärs; Absatz; Verfügung