OR Art. 685 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 685 OR dal 2025
Art. 685 Limitazione della trasferibilità I. Limitazione legale (1)
1 Le azioni nominative non integralmente liberate possono essere trasferite solo con l’approvazione della società, salvo che si tratti di azioni acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d’esecuzione forzata.
2 L’approvazione può essere rifiutata solo se la solvibilità dell’acquirente è dubbia e se non sono state fornite le garanzie chieste dalla società.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 ([RU 1992 733]; [FF 1983 II 713]).
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