Art. 68 LCStr dal 2024

Art. 68 Attestato di assicurazione, sospensione e cessazione dell’assicurazione
1 L’assicuratore è tenuto ad allestire un attestato di assicurazione per l’autorit che rilascia la licenza di circolazione.
2 L’assicuratore deve notificare all’autorit la sospensione o la cessazione dell’assicurazione, le quali diventano efficaci verso le parti lese solo con la restituzione della licenza di circolazione e delle targhe di controllo, ma in ogni caso 60 giorni dopo il ricevimento della notificazione dell’assicuratore, salvo che l’assicurazione sia stata precedentemente sostituita con un’altra. Non appena ricevuta la notificazione, l’autorit revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di controllo.
3 Quando le targhe di controllo sono depositate presso l’autorit competente, gli effetti dell’assicurazione sono sospesi. L’autorit ne avverte l’assicuratore. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1053).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.