LIVA Art. 68 - Obbligo d’informazione

Einleitung zur Rechtsnorm LIVA:



Art. 68 LIVA dal 2025

Art. 68 Legge sull’IVA (LIVA) drucken

Art. 68 Obbligo d’informazione

1 Il contribuente deve indicare coscienziosamente all’AFC tutti i fatti che possono essere di qualche rilevanza per l’accertamento dell’assoggettamento o per il calcolo dell’imposta e inoltrare i documenti necessari.

2 È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. Le persone tenute a osservare il segreto professionale hanno l’obbligo di presentare i loro libri e i pertinenti documenti; possono celare il nome e l’indirizzo dei clienti o sostituirli con codici, ma il luogo di domicilio o di sede dev’essere leggibile. Nei casi dubbi, il presidente della camera competente del Tribunale amministrativo federale può, su richiesta dell’AFC o del contribuente, designare periti neutrali quali organi di controllo.


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