Art. 68 LSerFi dal 2024

Art. 68 Pubblicit
1 La pubblicit relativa agli strumenti finanziari deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
2 Nella pubblicit si rinvia al prospetto e al foglio informativo di base relativo allo strumento finanziario in questione e si indica dove si possono ottenere.
3 La pubblicit e le altre informazioni sugli strumenti finanziari destinate agli investitori devono corrispondere alle indicazioni contenute nel prospetto e nel foglio informativo di base.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.