Art. 68 LDP dal 2022
Art. 68 Lista delle firme
1 La lista delle firme (su foglio, pagina, cartolina) per un’iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni: (1) a. il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto;b. (2) il titolo e il testo dell’iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale;c. (1) una clausola di ritiro ai sensi dell’articolo 73;d. (2) la punibilit? di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP (5) ) o si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell’ambito della medesima (art. 281 CP);e. (2) il nome e l’indirizzo dei promotori, che devono avere il diritto di voto ed essere almeno sette ma non più di 27 (comitato d’iniziativa).
2 L’articolo 60 capoverso 2 si applica anche alle iniziative popolari. (7)
(1) (3) (2) (4) (3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un’iniziativa popolare), in vigore dal 1° feb. 2010 ([RU 2010 271]; [FF 2009 3019 ][3037]). (4) (6) (5) [RS 311.0] (6) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 ([RU 1997 753]; [FF 1993 III 309]). (7) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 ([RU 1997 753]; [FF 1993 III 309]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen?
Hier geht es zur Registrierung.