LDP Art. 68 - Lista delle firme

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 68 LDP dal 2022

Art. 68 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 68 Lista delle firme

1 La lista delle firme (su foglio, pagina, cartolina) per un’iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni: (1)

  • a. il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto;
  • b. (2) il titolo e il testo dell’iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale;
  • c. (1) una clausola di ritiro ai sensi dell’articolo 73;
  • d. (2) la punibilit di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP (5) ) o si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell’ambito della medesima (art. 281 CP);
  • e. (2) il nome e l’indirizzo dei promotori, che devono avere il diritto di voto ed essere almeno sette ma non più di 27 (comitato d’iniziativa).
  • 2 L’articolo 60 capoverso 2 si applica anche alle iniziative popolari. (7)

    (1) (3)
    (2) (4)
    (3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un’iniziativa popolare), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 271; FF 2009 3019 3037).
    (4) (6)
    (5) RS 311.0
    (6) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
    (7) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).

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