Art. 68 LFPr dal 2024

Art. 68 Riconoscimento di diplomi e certificati esteri (1)
1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
2 Nell’ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali. (1)
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta l’art. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla cooperazione e la mobilit internazionali in materia di formazione, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 164; FF 2019 6937).
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