Art. 67a CCS dal 2024

Art. 67a (1) Formazione musicale
1 La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell’infanzia e della gioventù.
2 Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un’educazione musicale di qualit . Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un’armonizzazione degli obiettivi dell’educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie.
3 Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l’accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.
(1) Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 23 set. 2012 (DF del 15 mar. 2012, DCF del 29 gen. 2013 – RU 2013 435; FF 2009 419, 2010 1, 2012 3059 6177, 2013 1015).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.