OR Art. 675a -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 675a OR dal 2025

Art. 675a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 675a Acconti sui dividendi (1)

1 Basandosi su un conto intermedio, l’assemblea generale può deliberare il versamento di acconti sui dividendi.

2 L’ufficio di revisione deve verificare il conto intermedio prima della deliberazione dell’assemblea generale. La verifica non è necessaria se la società non è tenuta a sottoporre il proprio conto annuale a una revisione limitata da parte di un ufficio di revisione. È inoltre possibile rinunciare alla verifica se tutti gli azionisti hanno acconsentito al versamento di acconti sui dividendi e il soddisfacimento dei crediti non ne risulta compromesso.

3 Si applicano inoltre le disposizioni sui dividendi (art. 660 cpv. 1 e 3, 661, 671–674, 675 cpv. 2, 677, 678, 731 e 958e).

(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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