Art. 67 LEF dal 2025
Art. 67 Domanda d’esecuzione
1 La domanda d’esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all’ufficio d’esecuzione. Essa deve enunciare:1. il nome ed il domicilio del creditore e dell’eventuale suo rappresentante e, ove dimori all’estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera; in mancanza d’indicazione speciale, questo domicilio si reputa eletto presso l’ufficio d’esecuzione;2. (1) il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un’eredità dev’essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione;3. l’ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;4. il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito.
2 Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni prescritte dall’articolo 151. (2)
3 Della domanda d’esecuzione si deve dar atto gratuitamente al creditore che lo richieda.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 ([RU 24 233 ]Tit. fin. art. 60).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ([RU 1995 1227]; [FF 1991 III 1]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.