Art. 67 LIVA dal 2024

Art. 67 Rappresentanza fiscale
1 I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l’adempimento dei loro obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero.
2 In caso di imposizione di gruppo (art. 13), il gruppo d’imposizione deve designare, per l’adempimento dei suoi obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera.
3 La designazione di un rappresentante secondo i capoversi 1 e 2 non equivale alla costituzione di uno stabilimento d’impresa ai sensi delle disposizioni sulle imposte dirette.
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