Art. 67 CPM dal 2025

Art. 67 Abuso della
facoltà di punire
1 Chiunque eccede nella facoltà di punire disciplinarmente è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.