Art. 67 ORC dal 2025
Art. 67 Atto costitutivo
L’atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:a. i dati personali dei promotori e, se del caso, dei loro rappresentanti;b. la dichiarazione dei promotori di costituire una società in accomandita per azioni;c. la determinazione dello statuto e la menzione dei membri dell’amministrazione nello statuto;d. la dichiarazione dei promotori limitatamente responsabili circa la sottoscrizione delle azioni con l’indicazione del numero, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione delle azioni e l’impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione;e. (1) l’accertamento dei promotori secondo l’articolo 629 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 764 capoverso 2 CO;f. l’elezione dei membri dell’ufficio di vigilanza;g. la menzione di tutti i documenti giustificativi e l’attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori;h. la firma dei promotori;i. (2) se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
(2) Introdotta dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.