ORC Art. 67 - Atto costitutivo

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 67 ORC dal 2025

Art. 67 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 67 Atto costitutivo

L’atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

  • a. i dati personali dei promotori e, se del caso, dei loro rappresentanti;
  • b. la dichiarazione dei promotori di costituire una società in accomandita per azioni;
  • c. la determinazione dello statuto e la menzione dei membri dell’amministrazione nello statuto;
  • d. la dichiarazione dei promotori limitatamente responsabili circa la sottoscrizione delle azioni con l’indicazione del numero, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione delle azioni e l’impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione;
  • e. (1) l’accertamento dei promotori secondo l’articolo 629 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 764 capoverso 2 CO;
  • f. l’elezione dei membri dell’ufficio di vigilanza;
  • g. la menzione di tutti i documenti giustificativi e l’attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori;
  • h. la firma dei promotori;
  • i. (2) se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).
    (2) Introdotta dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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